Lavoro Dipendente

Oscillazione premi INAIL 2026: nuova tabella sconti e guida operativa

E' stato pubblicato il 3 giugno  sul sito del ministero del lavoro il decreto interministeriale Lavoro–Economia del 2 aprile 2026 che  rende definitivi i nuovi sconti sui premi INAIL (cd. oscillazione premi) previsti per legge per le imprese con un andamento infortunistico favorevole, con decorrenza 1° gennaio 2026. 

Il provvedimento recepisce le delibere del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 146/2025 e n. 185/2025, consolidando le riduzioni già applicate in via provvisoria nell'autoliquidazione 2025/2026 . il sistema premiale a favore delle imprese virtuose viene di fatto rafforzato. 

Da notare che  la delibera INAIL (luglio 2025) con le modifiche,  ha preceduto la norma di  legge  contenuta  nel DL n. 159/2025 (cosiddetto "decreto Sicurezza lavoro")   che ha autorizzato la revisione delle aliquote a partire dal 1° gennaio 2026 . Il decreto del 2 aprile 2026 ne costituisce quindi  l'atto formale conclusivo.

In data 12 giugno l'istituto ha pubblicato la circolare di istruzioni n. 28 2026. Ecco una sintesi delle novità.

Le novità

Gli  allegati al decreto contengono:

  • La nuova Tabella A "Bonus"  che ridisegna le percentuali di sconto, articolate in base al numero di lavoratori-anno e all'indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR).

Come detto i valori risultano più favorevoli rispetto al sistema previgente. 

Per le posizioni assicurative non significative — quelle che non raggiungono il limite minimo di rilevanza statistica — l'aliquota fissa di riduzione è stata elevata dal 5% al 13%, per effetto della delibera n. 185/2025. Le aliquote in aumento (Tabella B), invece, non sono state modificate: la revisione riguarda esclusivamente il versante premiale.

  • L'Allegato 2 del decreto aggiorna la descrizione di alcune lavorazioni nelle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, per allinearla all'evoluzione dei processi produttivi. Le revisioni riguardano settori come l'agroalimentare, la produzione vinicola, la conservazione degli alimenti, l'installazione di impianti industriali, la logistica, i servizi di consegna tramite piattaforme digitali e diverse attività manifatturiere. L'obiettivo è rendere più netti i confini tra le voci di tariffa, riducendo le incertezze in fase di inquadramento.

Modifiche alle modalità di applicazione e decentramento amministrativo

Il decreto recepisce anche un pacchetto di modifiche agli articoli  relativi alle Modalità di applicazione. La novità principale è il trasferimento di alcune competenze amministrative — in precedenza accentrate in capo al Presidente dell'INAIL — alle strutture territoriali (Direzioni regionali e provinciali), in linea con un modello organizzativo più decentrato.

La circolare INAIL precisa che :

 la gestione dei ricorsi in materia tariffaria viene affidata alle Direzioni regionali e provinciali competenti per territorio (non più al Presidente); le modalità di pagamento dei premi vengono semplificate in un'unica formula che rinvia agli strumenti indicati dall'Istituto (F24 e pagoPA).

Istruzioni operative INAIL

La circolare specifica  ancora  che  :

  1. dal 1° gennaio 2026 la rettifica produce effetti dal mese successivo alla comunicazione dell’Inail o alla presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, salvo particolari casi che consentono l’applicazione retroattiva.
  2.  dagli  eventi lesivi da  considerare nel calcolo dell’andamento infortunistico aziendale, sono esclusi:
    • infortuni in itinere,
    •  eventi riguardanti lavoratori in somministrazione e apprendisti, 
    • casi di  infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro e
    •  eventi per i quali sia accertata la responsabilità di un terzo estraneo al rapporto di lavoro.
  3.  Rettifica dell'oscillazione del tasso medio:Viene introdotta una norma esplicita che consente all'INAIL di correggere in qualsiasi momento un'oscillazione del tasso errata, con un provvedimento motivato che ha effetto retroattivo dalla data in cui avrebbe dovuto applicarsi il calcolo corretto. Questo chiarisce un diritto-dovere già esistente: l'INAIL può rideterminare il premio anche dopo il termine ordinario del 31 dicembre, qualora emergano variazioni o errori negli elementi di calcolo. Il termine di prescrizione applicabile è quello generale quinquennale.

Aggiornamento del nomenclatore tariffario: sportivi, rider, portuali, calzaturieri

Infine INAIL  precisa le nuove descrizioni di alcune voci di tariffa per adeguarle alle novità normative e a studi di settore. Tra le principali: 

  • i lavoratori sportivi e i giornalisti ottengono voci aggiornate;
  •  i rider e fattorini che utilizzano anche veicoli a motore (non solo bici) vedono esplicitata la loro copertura. 
  • Aggiornate anche le attività portuali (con distinzione più precisa tra carico/scarico navi e movimentazione in magazzino) e 
  • la produzione di calzature, per cui si tiene conto della frammentazione del ciclo produttivo in singole fasi operative.

Tabella nuovi sconti INAIL 2026

Gli  sconti sul premio assicurativo (bonus) aumentano al crescere del numero di lavoratori e al migliorare dell'indice di sinistrosità (ISAR). Per le aziende più grandi (oltre 100 lavoratori-anno) e con assenza totale di infortuni (ISAR = -1), lo sconto sale fino al -37%. Anche per le aziende con voci non significative e nessun evento lesivo nel periodo di riferimento, lo sconto fisso passa da -5% a -13%. Le aliquote in aumento (malus) restano invece invariate. Le nuove percentuali confermano quelle già applicate in via provvisoria durante l'autoliquidazione 2026.

  Attenzione: le aziende con condanne definitive negli ultimi due anni per gravi violazioni della sicurezza sul lavoro potrebbero vedersi richiedere i premi nella misura piena, secondo modalità ancora da definire con decreto interministeriale.

Tabella A — Bonus (ISAR < 0)

Aliquote di oscillazione in riduzione del tasso medio di tariffa — D.M. 2 aprile 2026

Lavoratori-anno del triennio (N) Valori ISAR Aliquota
N ≤ 50
fino a 50 lavoratori-anno -0,50 < ISAR < 0 -14%
-0,75 < ISAR ≤ -0,50 -18%
-0,90 < ISAR ≤ -0,75 -21%
-1 < ISAR ≤ -0,90 -25%
ISAR = -1 -28%
50 < N ≤ 100
da 51 a 100 lavoratori-anno -0,50 < ISAR < 0 -15%
-0,75 < ISAR ≤ -0,50 -19%
-0,90 < ISAR ≤ -0,75 -23%
-1 < ISAR ≤ -0,90 -27%
ISAR = -1 -31%
N > 100
oltre 100 lavoratori-anno -0,50 < ISAR < 0 -17%
-0,75 < ISAR ≤ -0,50 -22%
-0,90 < ISAR ≤ -0,75 -27%
-1 < ISAR ≤ -0,90 -32%
ISAR = -1 -37%

Nota: In caso di non significatività della PAT con assenza di eventi lesivi, si applica un'aliquota fissa in riduzione del -13% (precedentemente -5%).