Formazione in apprendistato: quando si perdono le agevolazioni
Con due ordinanze recenti n. 2558 e 2991 2026 , la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro si è occupata delle cause di decadenza dalle agevolazioni contributive nel contratto di apprendistato in caso di inadempimento dell’obbligo formativo.
Nel primo caso viene chiarito che la mancata frequenza di percorsi formativi esterni alla azienda puo non essere determinante nella seconda invece si precisa che l’apprendistato richiede una formazione reale, coerente con il progetto formativo e idonea a far acquisire al lavoratore le competenze previste.
L'orientamento è quindi quello di una valutazione dell'aspetto sostanziale e non formale nella realizzazione dell'obbligo formativo a carico del datore di lavoro.
Ecco i dettagli dei due casi
Assenza da corsi di formazione esterna – ordinanza 2558 2026
La controversia oggetto dell'ordinanza 2558 2026 traeva origine da un verbale ispettivo con cui l’Istituto previdenziale aveva contestato la fruizione delle agevolazioni contributive per alcuni rapporti di apprendistato, ritenendo non assolto l’obbligo di formazione esterna. In particolare la Corte territoriale aveva confermato la decadenza per due apprendisti, ritenendo decisiva la mancata partecipazione ai corsi di formazione esterna organizzati dalla Provincia per l’anno oggetto di accertamento.
La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che disciplina il regime delle agevolazioni contributive e la loro eventuale perdita in caso di inadempimento degli obblighi formativi. La Suprema Corte è stata chiamata a chiarire se ogni omissione relativa alla formazione esterna comporti automaticamente la decadenza per l’intero rapporto oppure se sia necessario verificare in concreto la gravità dell’inadempimento e la sua incidenza sull’obiettivo formativo.
Nel caso esaminato, il datore di lavoro aveva instaurato più rapporti di apprendistato per lo svolgimento di attività tecniche specialistiche.
A seguito di accertamento ispettivo, l’INPS aveva contestato la mancata partecipazione di alcuni apprendisti ai corsi di formazione esterna previsti per l’anno 2007, ritenendo integrata la causa di decadenza dalle agevolazioni per l’intero periodo contrattuale.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello aveva confermato evidenziando che gli apprendisti non avevano partecipato alle iniziative formative esterne organizzate dall’ente territoriale. Secondo i giudici di merito, non assumeva rilievo la circostanza che il datore di lavoro si fosse attivato per il recupero della formazione negli anni successivi, né la partecipazione a un corso in materia di sicurezza sul lavoro, considerato “trasversale” rispetto al percorso professionalizzante.
Per un terzo apprendista, invece, la Corte territoriale aveva escluso la decadenza, valorizzando la frequenza a un corso di formazione esterna in un’annualità precedente e la regolare erogazione della formazione interna. Tale differente esito evidenziava come, almeno in parte, fosse stata effettuata una valutazione concreta del percorso formativo.
Il datore di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando che il giudice di rinvio si era limitato a ribadire la mera mancata partecipazione ai corsi esterni del 2007, senza verificare se tale omissione avesse effettivamente compromesso l’obiettivo formativo complessivo del contratto di apprendistato.
La decisione della Cassazione a favore del datore di lavoro
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando nuovamente alla Corte d’Appello in diversa composizione . Nella motivazione, la Suprema Corte ribadisce che la decadenza dalle agevolazioni contributive non può essere applicata secondo una logica automatica e meramente oggettiva fondata su una inosservanza formale dell’obbligo di formazione esterna.
Secondo i giudici di legittimità, la previsione della decadenza può ritenersi integrata, per l’intera durata del contratto, soltanto quando l’inadempimento si concretizzi in una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto formativo e trasfusi nel contratto.
La Corte censura l’approccio seguito nel giudizio di rinvio che non aveva verificato se tale omissione avesse realmente compromesso l’obiettivo formativo del contratto.
Particolare rilievo viene attribuito alla necessità di considerare unitariamente l’intero percorso formativo. In tale prospettiva, devono essere ponderati sia la formazione interna effettivamente erogata sia eventuali corsi frequentati in altre annualità, anche se anteriori o successivi all’accertamento ispettivo.
Ordinanza 10 febbraio 2026, n. 2991
La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza 10 febbraio 2026, n. 2991, ha ribadito che l’apprendistato richiede una formazione reale, coerente con il progetto formativo e idonea a far acquisire al lavoratore le competenze previste dal contratto. In mancanza, il rapporto può essere considerato non genuino, con conseguente recupero dei contributi previdenziali ordinari e perdita dei benefici applicati dal datore di lavoro.
La controversia nasceva da un accertamento INPS con cui era stata contestata la genuinità di un contratto di apprendistato. Secondo l’Istituto, il datore di lavoro non aveva fornito una formazione interna adeguata rispetto agli impegni assunti nel progetto formativo. Da tale contestazione derivava la richiesta di pagamento di contributi, sanzioni e accessori, per un importo complessivo superiore a 27mila euro.
Il Tribunale aveva accolto la ricostruzione dell’ente previdenziale, accertando l’obbligo contributivo del datore di lavoro. La Corte d’Appello aveva poi confermato la decisione, ritenendo non dimostrata l’effettività della componente formativa propria dell’apprendistato. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato le dichiarazioni rese in giudizio e gli elementi relativi alla formazione interna ed esterna, concludendo che l’attività svolta non corrispondeva agli obiettivi previsti dal progetto formativo.
Il datore di lavoro ricorreva quindi in Cassazione sostenendo che la decadenza dai benefici contributivi avrebbe potuto operare solo in presenza di gravi violazioni degli obblighi formativi o di manifesta inadeguatezza della formazione. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe applicato in modo non corretto i principi in materia di apprendistato, attribuendo alla società un onere probatorio incerto e non chiaramente motivato.
La decisione semplice affiancamento formazione insufficiente
La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello ritenendo che non si era limitata a una valutazione generica, ma aveva confrontato l’attività concretamente dimostrata in giudizio con il contenuto del progetto formativo. Da tale raffronto era emersa una significativa divergenza tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato.
In particolare, la formazione interna si era risolta in un semplice affiancamento a una persona più esperta.
Per la Cassazione, tale circostanza non basta a integrare l’obbligo formativo proprio dell’apprendistato, perché l’affiancamento rappresenta una modalità ordinaria di inserimento di qualunque lavoratore in una nuova realtà aziendale. La formazione dell’apprendista, invece, deve avere una finalità qualificante, deve essere collegata a obiettivi specifici e deve consentire il progressivo conseguimento delle competenze indicate nel piano.
La Corte ha quindi escluso che vi fosse un errore di diritto nella sentenza impugnata. I giudici territoriali avevano correttamente individuato nella grave inosservanza degli obblighi di formazione interna il fondamento della decisione. Il richiamo ad altri elementi del rapporto lavorativo è stato considerato solo un elemento ulteriore, non il presupposto decisivo della pronuncia.