Corsi ADR 2025: nuove regole per i conducenti merci pericolose
Con il decreto 16 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato le regole per l'erogazione dei corsi destinati ai conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (ADR).
Il provvedimento modifica il decreto del 6 ottobre 2006 e introduce significative novità operative per gli organismi di formazione, i docenti e gli uffici della motorizzazione.
Il decreto si inserisce in un processo di armonizzazione con le norme europee e mira a elevare la qualità dei percorsi formativi, offrendo maggiori opportunità anche a operatori italiani che finora si rivolgevano a corsi esteri.
Vediamo qualche dettaglio operativo.
Nuove definizioni CFP e riferimento all’ADR aggiornato
L’articolo 1 del decreto 2006 viene integralmente sostituito. Vengono definite chiaramente le fonti normative aggiornate:
Allegati A e B dell’accordo ADR (versione aggiornata dalla direttiva 2025/149/UE) entrano a pieno titolo nella normativa italiana.
Si chiarisce il significato di CFP (certificato di formazione professionale), obbligatorio per chi guida veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, come da capitolo 8.2 dell’allegato B ADR.
Si ricorda che il rilascio dei CFP (certificati ADR) è competenza esclusiva degli uffici della motorizzazione civile, che operano secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale per la motorizzazione. Non cambiano quindi le procedure, ma viene confermata l’organizzazione attuale.
Le disposizioni applicative per il rilascio dei certificati (CFP) saranno dettate a livello interno, con circolari o note operative della Direzione Generale,
Soggetti abilitati per la formazione e requisiti docenti
Una delle principali novità è l’ampliamento dei soggetti che possono erogare i corsi ADR. Accanto agli organismi già autorizzati, potranno accreditarsi anche:
- Associazioni di esperti in trasporto merci pericolose, attive da almeno 10 anni nel campo della formazione, a condizione che rispettino i requisiti previsti dall’art. 5 del decreto 2006.
Inoltre, è aggiornata la terminologia ministeriale: scompaiono i riferimenti ai “S.I.I.T. – settore trasporti”, ora sostituiti dalla Direzione generale territoriale, coerentemente con la riorganizzazione interna del MIT.
Requisiti più stringenti per i docenti
Chi intende insegnare nei corsi ADR dovrà possedere:
- Laurea in chimica, ingegneria o equipollenti;
- Certificato di consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose, valido e riferito alle stesse materie oggetto del corso.
Probabile un prossimo provvedimento amministrativo, linee guida o circolare, che definisca le modalità per questi nuovi soggetti per:
- presentare domanda di autorizzazione;
- dimostrare i 10 anni di esperienza;
- documentare il possesso dei requisiti dei docenti.
Conclusioni
Per mantenere aggiornati i contenuti d’esame rispetto alle evoluzioni della normativa ADR, il decreto prevede che la Direzione generale per la motorizzazione istituisca un gruppo di lavoro tecnico, con:
- Esperti esterni nel settore ADR;
- Compiti di elaborazione dei questionari d’esame.
Importante: la partecipazione al gruppo non prevede compensi.
Per i consulenti del lavoro e i datori di lavoro che gestiscono autisti ADR, queste modifiche implicano:
- Controllare che gli enti formativi scelti siano aggiornati e abilitati secondo i nuovi requisiti;
- Verificare i titoli e le abilitazioni dei docenti coinvolti nei corsi;
- Assicurarsi che i CFP rilasciati provengano dalla motorizzazione, come previsto.
Per gli enti di formazione, invece, è fondamentale verificare il possesso dei requisiti e, per le nuove associazioni ammesse, prepararsi a documentare l’esperienza decennale nel settore.