Cessione del quinto della pensione 2026: nuove istruzioni INPS
Con la circolare n. 109 del 2 novembre 2026, la Direzione Centrale Pensioni dell’INPS ha riepilogato in un unico documento le regole che l’Istituto applica ai finanziamenti rimborsati con trattenute sulla pensione. Il testo riguarda due situazioni: la cessione fino a un quinto della pensione, richiesta da pensionati pubblici e privati, e la traslazione sulla pensione della cessione del quinto dello stipendio, che prosegue quando il lavoratore va in pensione. L’obiettivo è garantire comportamenti uniformi sul territorio. In questo schema l’INPS agisce come terzo debitore ceduto: trattiene la rata e la versa alla banca o alla finanziaria, ma resta estraneo al contratto, alla valutazione del merito creditizio e alle eventuali controversie tra le parti.
Quadro normativo. Le nuove regole di gestione INPS
La disciplina di base è il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, esteso ai pensionati dall’art. 13-bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dall’art. 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Le norme attuative sono nel decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 27 dicembre 2006, n. 313. La traslazione dallo stipendio era già prevista dall’art. 43 del D.P.R. n. 180/1950, come modificato dall’art. 31, comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. l’Istituto con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 29 aprile 2026, ha approvato il nuovo schema di convenzione e il regolamento.
Le nuove regole riguardano la cessione del quinto della pensione e la traslazione sulla pensione della cessione del quinto dello stipendio, cioè la prosecuzione del prestito quando il lavoratore va in pensione, dato che prima del pensionamento la gestione è affidata al Datore di lavoro.
In sintesi, il finanziamento garantito da parte dello stipendio o pensione può durare da uno a dieci anni e la rata non può superare un quinto della pensione disponibile, nel rispetto del trattamento minimo. Sono cedibili le prestazioni di natura previdenziale, come le pensioni di vecchiaia, anticipate e ai superstiti, gli assegni ordinari di invalidità e le pensioni di inabilità. Restano escluse quelle assistenziali, come l’assegno sociale, l’assegno di invalidità civile e l’APE sociale. Non possono coesistere più cessioni sulla stessa pensione. Il rinnovo è ammesso dopo i due quinti della durata originaria, cioè due anni per una cessione quinquennale e quattro per una decennale. I tassi non devono superare la soglia antiusura fissata dalla legge 7 marzo 1996, n. 108; per le società convenzionate valgono limiti ancora più bassi, aggiornati ogni trimestre.
La traslazione non riguarda i prestiti con delegazione di pagamento sullo stipendio né i casi in cui l’assicurazione sia subentrata nel credito per una causa di cessazione del lavoro diversa dal pensionamento.
Istruzioni operative per la cessione del Quinto della pensione
Il percorso parte dalla comunicazione di cedibilità, che indica la rata massima sostenibile. Il pensionato la deve richiedere alla Struttura INPS competente con il modulo AP107 e la consegna quindi alla banca/società; per le società convenzionate può essere chiesta direttamente a esse, con il consenso al trattamento dei dati. La società deve poi verificare l’IBAN tramite il servizio telematico dell’INPS, obbligatorio per le convenzionate.
Dopo la firma del contratto, la società lo notifica all’INPS: via PEC se è accreditata, con procedura telematica se è convenzionata. La Struttura territoriale conclude l’istruttoria entro trenta giorni, controlla requisiti, priorità e vincoli come i pignoramenti e, se tutto è regolare, valida il piano di ammortamento e rilascia la lettera di benestare, consultabile dal pensionato in MyINPS, sezione «Cedolino». Se le irregolarità non vengono sanate, il piano è rigettato.
Gli effetti giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla notifica, mentre le trattenute possono partire entro il terzo mese. Dal messaggio n. 1794 del 28 maggio 2026, nei rinnovi la procedura usa la decorrenza economica e non genera più rate arretrate. Se la pensione non è sufficiente, la trattenuta può ridursi o azzerarsi. Le rate non trattenute possono essere recuperate con l’accodamento, per un massimo di diciotto mesi, solo se previsto dal contratto e accettato da pensionato, società e assicurazione.
Il piano si chiude con l’ultima rata o con l’estinzione anticipata, che la società comunica all’INPS. Un rimborso parziale comporta la rimodulazione del piano. Le trattenute si sospendono solo per previsioni di legge o provvedimenti d’urgenza; in caso di denuncia o querela del pensionato, l’INPS sospende in via cautelare i versamenti alla società e accantona le somme. Il semplice reclamo non basta.
In caso di decesso, l’INPS interrompe le trattenute, informa la società per attivare la copertura assicurativa e recupera le quote versate per i mesi successivi. Per le procedure di crisi e sovraindebitamento (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), l’apertura non blocca automaticamente le trattenute: l’INPS segue il provvedimento del giudice. Il piano chiuso non si riapre, salvo l’eccezione prevista in caso di revoca dell’omologazione.
Cessione del quinto della pensione: la procedura in sintesi
| Fase | Chi agisce | Cosa si fa | Tempi e note |
|---|---|---|---|
| 1. Comunicazione di cedibilità | Pensionato | Richiede alla Struttura INPS competente il modulo AP107, che indica la rata massima sostenibile. Con le società convenzionate può chiederla direttamente a loro, dando il consenso al trattamento dei dati. | Richiesta personale, o tramite procuratore con procura notarile o rappresentante legale. |
| 2. Fase precontrattuale | Società finanziaria | Informa il pensionato su caratteristiche e costi, valuta il merito creditizio e verifica l'IBAN con il servizio telematico INPS. | Verifica IBAN obbligatoria per le società convenzionate. |
| 3. Stipula del contratto | Pensionato e società | Firmano il finanziamento, con rata pari o inferiore alla quota cedibile e assicurazione sul rischio di premorienza. | Durata da 1 a 10 anni; tasso entro i limiti antiusura o convenzionali. |
| 4. Notifica all'INPS | Società finanziaria | Notifica il contratto: via PEC se accreditata, con procedura telematica se convenzionata. | Gli effetti giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla notifica. |
| 5. Istruttoria | INPS (Struttura territoriale) | Verifica requisiti della società, priorità tra contratti, pignoramenti e altri vincoli, capienza della pensione. | Entro 30 giorni dalla notifica. Le irregolarità vanno sanate, altrimenti il piano è rigettato. |
| 6. Validazione e benestare | INPS | Valida il piano di ammortamento e rilascia la lettera di benestare. | Il pensionato la consulta in MyINPS, sezione «Cedolino». |
| 7. Avvio delle trattenute | INPS | Trattiene la rata sulla pensione e la versa ogni mese alla società. | Entro il terzo mese successivo alla notifica. La trattenuta può ridursi o azzerarsi se la pensione è incapiente. |
Fonte: INPS, circolare n. 109 del 2 novembre 2026.
Scarica la circolare INPS
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